Regolamento›Capo IV
Art. 50
In vigore dal 20 mag 1926
Gl'istituti, i comitati e le associazioni di carattere pubblico o privato, che, in tutto o in parte, intendano comunque provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia, devono essere previamente riconosciuti idonei a tale funzione, nei riguardi economici, tecnici e morali, dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.
Per ottenere la dichiarazione d'idoneità, gli istituti, i comitati e le associazioni predette devono presentare apposita domanda per mezzo del presidente della federazione della Provincia in cui hanno la loro sede principale, unendo copia dell'atto di costituzione, un esemplare dello statuto o regolamento, o, in mancanza, il programma dell'attività che si propongono di svolgere, un prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento di tale attività, una planimetria dei locali e un elenco degli amministratori.
Il presidente della federazione provinciale, assunte le opportune informazioni per mezzo del Prefetto della Provincia e del Comitato di patronato del Comune o della zona in cui ha sede l'istituto, il Comitato o l'associazione, trasmette gli atti alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, la quale, disposti quegli accertamenti suppletivi che ritenga necessari, provvede con deliberazione motivata.
Contro il provvedimento negativo della Giunta esecutiva l'amministrazione interessata può ricorrere al Consiglio centrale, che decide definitivamente.
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