RegolamentoCapo III

Art. 45

In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale può subordinare la concessione della sovvenzione a speciali condizioni ed effettuare il pagamento della somma concessa in diverse rate. Le concessioni non possono avere, di regola, carattere continuativo o fisso, nè costituire titolo per ulteriori sovvenzioni. Il Consiglio centrale determina al principio di ogni anno il limite massimo delle sovvenzioni che possono essere concesse durante l'anno alle istituzioni pubbliche o private, a seconda della forma di assistenza da esse esercitata. Tale limite non può essere superato se non in casi eccezionali, in cui la necessità di un più largo contributo dell'Opera nazionale risulti giustificata da particolari e gravi circostanze. Un elenco delle sovvenzioni concesse durante il trimestre dev'essere ogni tre mesi pubblicato nel Bollettino dell'Opera nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-45

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