RegolamentoCapo VI

Art. 59

In vigore dal 20 mag 1926
Allo scopo di favorire la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negl'istituti, l'Opera nazionale, fra l'altro: a) promuove, anche mediante la concessione di congrui contributi, l'istituzione di corsi di puericoltura prenatale e postnatale per i laureati in medicina e chirurgia e le levatrici, presso i brefotrofi e i preventori infantili ed altri istituti di ricovero per lattanti, nonché presso le cliniche pediatriche ed ostetriche le quali abbiano un'organizzazione adatta per l'insegnamento dimostrativo; b) istituisce presso gli asili materni, gli asili per lattanti e divezzi, ed altri idonei istituti, da essa fondati o sovvenzionati, scuole teorico-pratiche, per l'esercizio delle professioni di assistente sanitaria visitatrice d'igiene materna e infantile, assistente sanitaria scolastica, bambinaia, o ne promuove l'istituzione da parte dei comuni o di altri enti; c) provvede affinché i sanitari addetti agli ambulatori per la sorveglianza e cura delle donne gestanti e ai dispensari e ambulatori per poppanti e divezzi, da essa fondati o sovvenzionati, impartiscano alle gestanti e alle madri le necessarie nozioni d'igiene materna e infantile, opportunamente integrate da nozioni d'igiene generale, con particolare riguardo alla pratica dell'allattamento e all'igiene alimentare in genere; d) organizza corsi popolari e pubbliche conferenze circa l'igiene e l'assistenza del fanciullo nella prima infanzia e nell'età prescolastica e scolastica, per le insegnanti, le alunne degli istituti magistrali che abbiano superato l'esame di abilitazione all'insegnamento elementare e le donne in genere; e) istituisce nelle località rurali cattedre ambulanti di puericultura; f) prende accordi col Ministero della pubblica istruzione e con le locali autorità scolastiche e comunali, affinché alle alunne delle scuole elementari superiori e delle scuole complementari e magistrali femminili siano impartite le nozioni più essenziali d'igiene e assistenza infantile, per mezzo di proiezioni cinematografiche e fisse e di tavole murali, con la presentazione di oggetti adoperati nella pratica dell'alimentazione e del vestiario del bambino e con la dimostrazione dell'utilità e dei danni derivanti dall'impiego di tali oggetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-59

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