Art. 54
RegolamentoCapo V

Art. 54

152 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale ed i suoi organi provinciali e locali debbono di regola disporre per iscritto l'ammissione di una donna o di un fanciullo all'assistenza da parte di un'istituzione pubblica o privata, a termini del secondo comma dell' della legge, indicando, oltre ai motivi del provvedimento, le generalità, il Comune di nascita e quello di abituale dimora della persona da assistere, in quanto tali dati siano noti. In caso d'urgenza la disposizione può anche essere data verbalmente: salvo l'obbligo di regolarizzarla per iscritto nei due giorni successivi. I provvedimenti di cui nel presente articolo debbono essere contenuti entro limiti e adottati in base a criteri stabiliti dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-54