StatutoCapo IV

Art. 54

In vigore dal 27 gen 1925
Le vedove, contro le quali non sia pronunciata sentenza di separazione per colpa propria o per colpa del marito, hanno diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che a lui sarebbe spettata, purchè il matrimonio sia contratto due anni prima del collocamento a riposo o della morte del pensionato, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, del matrimonio più recente. La pensione della vedova cessa quando questa passi ad altro matrimonio efficace per le leggi italiane od estere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-54

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