StatutoCapo IV

Art. 49

In vigore dal 27 gen 1925
Il tempo utile a conseguire la pensione comincia dal giorno della nomina all'ufficio, deliberata dalle Autorità competenti. La interruzione che avvenga per cause indipendenti dalla volontà degli interessati dà diritto a cumulare per gli effetti della pensione gli anni dei diversi periodi di servizio realmente prestato, detraendone il periodo d'interruzione. Quando nel computo degli anni di servizio si abbia una eccedenza maggiore di sei mesi, questi si computano per un anno. La eccedenza minore dei sei mesi non è computata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-49

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