Statuto›Capo IV
Art. 46
In vigore dal 27 gen 1925
I professori acquistano il diritto di essere collocati a riposo per conseguire la pensione:
a) quando abbiano compiuto trentacinque anni di servizio non mai interrotto, ovvero sessanta anni di età e venticinque anni di servizio;
b) quando, indipendentemente dall'età siano divenuti dopo dieci anni di non interrotto servizio assolutamente e permanentemente inabili all'insegnamento e, dopo quindici anni, inabili a continuare l'insegnamento od a riassumerlo se interrotto;
c) quando dopo quindici anni di non interrotto servizio fossero dispensati dall'ufficio o per soppressione del medesimo, o per causa di riordinamento nell'Ateneo. In questO caso si computano nel termine predetto due anni di disponibilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-46