StatutoCapo IV

Art. 43

In vigore dal 27 gen 1925
I corsi a titolo privato sono retribuiti mediante pagamento di una tassa che ogni studente, il quale intenda iscriversi, deve versare alla cassa della Università. L'ammontare della tassa per ciascuna Facoltà o Scuola viene determinata a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti per le Università di Stato.
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