Statuto›Capo IV
Art. 38
In vigore dal 27 gen 1925
Ai posti di ruolo vacanti presso ciascuna Facoltà e Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti secondo le norme dettate dai R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dai Regi decreti successivi e dal Regolamento generale universitario.
Spetta alle Facoltà o Scuole di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili, ma le deliberazioni relative debbono essere prese non oltre il 31 maggio.
I professori di ruolo di altri istituti liberi nominati anteriormente all'approvazione del presente Statuto non possono essere trasferiti nella Università di Perugia se non siano stati compresi in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia presso altre Regie Università o Regi Istituti Superiori, ovvero presso la Università di Perugia.
In caso di concorso le spese occorrenti sono a carico della amministrazione, la quale applica la tassa di L. 250 a ciascun concorrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-38