Statuto›Capo IV
Art. 40
In vigore dal 27 gen 1925
I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al Preside o al Direttore della rispettiva Facoltà o Scuola i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i consigli di Facoltà o Scuola debbono esaminarli prima del termine dell'anno scolastico in corso e coordinarli, introducendovi le eventuali opportune modificazioni.
Per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Perugia, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-40