Statuto›Capo IV
Art. 42
In vigore dal 27 gen 1925
I professori ufficiali di materie comuni con altra Facoltà o Scuola hanno l'obbligo di impartire l'insegnamento comune senza percepire alcuna speciale retribuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-42