StatutoCapo IV

Art. 47

In vigore dal 27 gen 1925
Hanno diritto ad una indennità per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, i professori che, avendo prestato dieci anni di non interrotto servizio, senza avere oltrepassato il quindicesimo, divengano per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo senza essere tuttavia assolutamente o permanentemente inabili all'insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-47

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