Statuto›Capo IV
Art. 52
In vigore dal 27 gen 1925
I Professori che a termine delle norme precedenti abbiano trentacinque anni di servizio, hanno diritto a conseguire la intera pensione.
La misura della pensione corrisponde a tanti trentacinquesimi dello stipendio, quanti sono gli anni del servizio prestato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-52