Statuto›Capo IV
Art. 56
In vigore dal 27 gen 1925
L'importo della pensione che spetta collettivamente alla vedova od ai figli ascende alla metà di quella che godeva od a cui avrebbe avuto diritto il marito od il padre.
Tale importo è ripartito ove del caso per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli in parti uguali.
Le quote degli individui che muoiono o perdono il diritto alla pensione vanno a vantaggio degli altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-56