Statuto›Capo IV
Art. 55
In vigore dal 27 gen 1925
Lo stesso diritto compete al figlio od ai figli legittimi fino all'età maggiore; questo diritto nelle donne cessa anche prima, quando avvenga il loro matrimonio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-55