Statuto›Capo IV
Art. 58
In vigore dal 27 gen 1925
I Professori non hanno diritto a conseguire la pensione e la perdono se ottenuta quando abbiano riportata una condanna qualunque la quale importi, per disposizione del Codice Penale, la interdizione dai pubblici uffici sia perpetua che temporanea.
I Professori perdono ugualmente il diritto alla pensione quando a termini delle disposizioni statutarie o legislative vigenti siano destituiti con perdita del diritto a pensione od assegno.
Nei casi però di condanna o di remozione la moglie o la prole del condannato o rimosso hanno diritto a conseguire la quota di pensione che loro sarebbe spettata se egli fosse morto.
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