Statuto›Capo IV
Art. 63
In vigore dal 27 gen 1925
Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio.
La pensione è pagata a rate mensili posticipate.
Le rate mensili non richieste entro due mesi sono prescritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-63