Statuto›Capo V
Art. 67
In vigore dal 27 gen 1925
Gli aiuti e gli assistenti possono essere revocati in qualsiasi tempo ove vengano meno ai doveri inerenti all'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-67