StatutoCapo VI

Art. 72

In vigore dal 27 gen 1925
Per le Facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia e per la Scuola di farmacia le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di almeno tre e non più di cinque membri. Sono nominate su proposta dei Consigli di Facoltà o Scuola, dal preside della Facoltà o direttore della Scuola, che ne designa il presidente ed i membri supplenti. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituirà il membro più anziano. Per la Facoltà di medicina veterinaria la Commissione esaminatrice per ogni materia è composta di tre professori ufficiali, nominati dal preside, su proposta del Consiglio della Facoltà. Il presidente è di diritto il professore della materia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-72

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