Statuto›Capo VI
Art. 74
In vigore dal 27 gen 1925
L'esame di diploma di farmacia consiste nelle seguenti prove:
una analisi qualitativa inorganica;
una analisi di prodotti farmaceutici;
una preparazione di un prodotto farmaceutico;
una prova orale con discussione sulle prove pratiche ed interrogazione sulle droghe e piante medicinali, sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-74