Statuto›Capo VI
Art. 70
In vigore dal 27 gen 1925
Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.
Non può essere iscritto all'Università di Perugia uno studente, al quale sia stata applicata da altra Università o da altro Istituto superiore la pena di 5° grado, prima che la pena stessa sia stata interamente scontata.
Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.
Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni sono integralmente applicate nella nuova sede in cui gli studenti si siano trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-70