Statuto›Capo VI
Art. 71
In vigore dal 27 gen 1925
Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea o diploma.
L'esame di profitto ha un carattere dottrinale, e dove riesca possibile, anche pratico e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, disamina di casi pratici, esegesi di testi. Non può durare meno di quindici minuti, nè più di quarantacinque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-71