Statuto›Capo VI
Art. 69
In vigore dal 27 gen 1925
Le punizioni, che le autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:
1. - Ammonizione;
2. - Sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami;
3. - Interdizione temporanea da uno o più corsi, sia ufficiali, sia liberi, con divieto di presentarsi ai relativi esami;
4. - Sospensione da una o più sessioni di esami;
5. - Esclusione temporanea dalla Università con conseguente perdita delle corrispondenti sessioni di esami.
La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del preside della Facoltà o del direttore della Scuola al rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.
Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione, che viene inflitta dal rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.
Per le mancanze gravi, o per la recidiva in mancanze lievi, il rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola, che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai numeri 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al numero 5 il rettore deferisce lo studente al Senato accademico.
Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola, lo studente può appellarsi al Senato accademico.
Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore.
Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal rettore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola che deve giudicare.
Nei suoi poteri discrezionali il rettore può ridurre tale termine.
Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.
Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'albo dell'Università.
Storico versioni
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