Statuto›Capo VI
Art. 68
In vigore dal 27 gen 1925
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni ed esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni ed in genere nei locali dell'Università.
La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori ufficiali e dai liberi docenti nel modo che credano più opportuno con interrogazioni, prove scritte, ecc.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-68