Statuto›Capo IV
Art. 64
In vigore dal 27 gen 1925
I Professori collocati a riposo per infermità credute insanabili, che per le mutate condizioni della loro salute andassero ad assumere un insegnamento in altre Università, ovvero ricoprissero altro impiego con stipendio fisso, sono soggetti alla perdita della metà della pensione loro assegnata per tutto il tempo che occupino il nuovo ufficio.
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