Statuto›Capo IV
Art. 61
In vigore dal 27 gen 1925
Gli orfani di padre o di madre devono esibire i certificati di morte dei genitori, le loro fedi di nascita con la indicazione se le figlie siano nubili o maritate e inoltre i documenti comprovanti che il genitore aveva già conseguito o avrebbe avuto diritto a conseguire la pensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-61