Statuto›Capo IV
Art. 59
In vigore dal 27 gen 1925
Per la liquidazione della pensione l'interessato presenta al Consiglio di Amministrazione:
1. - La fede di nascita;
2. - Lo stato di famiglia;
3. - Lo stato dei servizi prestati;
4. - L'attestato del medico e i documenti necessari atti a giustificare la domanda di collocamento a riposo.
Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di collocamento a riposo per infermità, può far constatare la infermità stessa da sanitari di sua fiducia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-59