StatutoCapo IV

Art. 57

In vigore dal 27 gen 1925
Con le stesse norme e con le stesse proporzioni della pensione, è liquidata o distribuita alla vedova od ai figli la indennità per una sola volta a cui avrebbe potuto aver diritto il rispettivo padre o marito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-57

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