Statuto›Capo IV
Art. 53
In vigore dal 27 gen 1925
I Professori hanno l'obbligo di fare rilasci a beneficio dell'Università in corrispettivo dell'onere della pensione che questa assume.
La misura dei rilasci è stabilita nelle seguenti proporzioni:
sulle prime L. 3000.......... il 3 %
sulla differenza da L. 3000 a L. 6000. il 5 »
dalle L. 6000 in poi.......... il 6 »
I Professori, che divengono inabili al servizio o sono da esso dispensati per soppressione di ufficio o per altra causa non volontaria, hanno diritto alla restituzione dei rilasci, quando non possano conseguire per la durata del servizio prestato la pensione o la indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-53