StatutoCapo IV

Art. 51

In vigore dal 27 gen 1925
Gli insegnanti che abbiano precedentemente prestato servizio almeno per un anno come incaricati fuori ruolo anche presso altre Università od Istituti superiori d'istruzione possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Il medesimo riconoscimento possono conseguire gli insegnanti per il servizio prestato come funzionari di ruolo nelle amministrazioni dello stato e di altre Università anche libere. Gli insegnanti che si avvalgono della suddetta facoltà sono sottoposti ad una ritenuta straordinaria, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni, quanti sono quelli riconosciuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-51

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