Statuto›Capo IV
Art. 50
In vigore dal 27 gen 1925
Il tempo da computarsi per il conseguimento della pensione aumenta di un anno per ogni campagna di guerra per quei Professori che provino di aver preso parte alle guerre nazionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-50