Statuto›Capo IV
Art. 48
In vigore dal 27 gen 1925
La pensione viene liquidata sullo stipendio percepito nell'ultimo triennio.
Nella determinazione dell'ammontare della pensione non si tiene conto degli assegni personali nè delle spese di rappresentanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-48