Regolamento›Capo VII
Art. 421
In vigore dal 3 giu 1924
I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nell'apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome.
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-421