RegolamentoCapo VII

Art. 418

In vigore dal 6 ott 1976
Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti, confrontati i titoli di spesa ricevuti con gli elenchi di invio e compiuti gli accertamenti di cui al precedente , qualora non abbiano nulla da osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare. Nel caso, invece, che dagli accertamenti eseguiti risultino irregolarità relative alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, gli ufficiali pagatori devono rifiutare il pagamento dei titoli di spesa e restituire gli stessi all'ufficio mittente. Qualsiasi violazione agli obblighi previsti dal presente e dal precedente articolo comporta il risarcimento all'erario delle somme irregolarmente pagate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-418

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Art. 418 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo