RegolamentoCapo VI

Art. 416

In vigore dal 3 giu 1924
Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba più essere pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso. Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso errore. All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, degli ordinativi anzidetti si provvede in conformità al disposto con gli del presente regolamento.
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Art. 416 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo