RegolamentoCapo VII

Art. 419

In vigore dal 3 giu 1924
Quando i tesorieri ed agenti paghino un titolo di spesa la cui somma in tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non hanno diritto d'essere discaricati che della somma minore e sono responsabili della differenza tra questa e la maggiore che abbiano pagata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-419

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Art. 419 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo