Regolamento›Capo VII
Art. 424
In vigore dal 3 giu 1924
I presentatori delle quietanze o ricevute di cui al precedente devono essere conosciuti dagli ufficiali pagatori, ed apporre su di esse la loro firma, supplendo, quando non possano o non sappiano scrivere, col segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti, che sottoscrivono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-424