RegolamentoCapo VII

Art. 425

In vigore dal 3 giu 1924
Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quietanza in foglio a parte, devono adoperare la seguente formola: Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire... dovuta per... ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-425

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Art. 425 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo