Regolamento›Capo VII
Art. 425
507 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quietanza in foglio a parte, devono adoperare la seguente formola:
Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire... dovuta per... ecc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-425