Regolamento›Capo VII
Art. 420
In vigore dal 28 gen 1977
Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti.
Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore.
Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se, egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma, dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio.
Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui al precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:
1°) passaporto;
2°) tessera personale di riconoscimento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari;
3°) libretto per licenza di porto d'armi;
4°) tessera postale di riconoscimento;
5°) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;
6°) carta d'identità.
Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori, da, parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-420