RegolamentoCapo VII

Art. 423

In vigore dal 3 giu 1924
All'atto del pagamento gli ufficiali pagatori devono apporre sui titoli di spesa il timbro a calendario con la dizione «pagato» od, in difetto, il bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. La tesoreria centrale e le sezioni della tesoreria provinciale annullano, inoltre, i titoli pagati, compresi quelli ricevuti in versamento dagli agenti pagatori, mediante perforazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-423

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Art. 423 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo