RegolamentoCapo VII

Art. 422

In vigore dal 3 giu 1924
Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento della somma e sia espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e, occorrendo, la mensualità o rata cui si riferisce. Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in foglio a parte un segno di croce, come è detto nello articolo precedente. Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte gli ufficiali pagatori notano la data del pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su di essi menzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-422

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Art. 422 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo