RegolamentoCapo VII

Art. 417

In vigore dal 6 ott 1976
Ai fini dell'attuazione dell' della legge, il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano che: 1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli del presente regolamento; 2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori; 3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni vigenti; 4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal presente regolamento. Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria è dispensato da qualsiasi indagine per l'accertamento della idoneità dei funzionari ordinatori e dell'autenticità delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non siano state ad esso comunicate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-417

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Art. 417 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo