Regolamento›Capo III
Art. 327
In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordini di accreditamento debbono contenere le seguenti indicazioni:
ministero ed ufficio emittente;
esercizio al quale si riferisce l'ordine;
numero e denominazione del capitolo del bilancio;
imputazione ai residui o alla competenza e indicazione, nel primo caso, dell'esercizio al quale la spesa si riferisce;
numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo;
stabilimento dell'istituto bancario che deve eseguire lo accreditamento;
oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario;
qualità del funzionario delegato ed, eventualmente, cognome e nome;
ammontare del credito aperto, con la indicazione del limite di somma entro il quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti con assegni a proprio favore;
data dell'emissione.
Lo stabilimento dell'istituto sul quale è aperto il credito, nel caso che vengano emessi, da una stessa amministrazione ed anche su capitoli diversi di bilancio, a favore dello stesso funzionario più ordini di accreditamento, apre un unico conto corrente, tenendo nota dei limiti entro i quali, secondo gli ordini di accreditamento, il funzionario può prelevare somme con assegni a proprio favore ed eventualmente con assegni a favore di terzi.
Qualora più accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da diversi ministeri od amministrazioni autonome, lo stabilimento deve tenere conti separati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-327