RegolamentoCapo VI

Art. 413

In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte dei conti, non possono essere annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi, della ragioneria e della Corte dei conti, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo dove è da farsene il pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-413

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo