RegolamentoCapo VI

Art. 411

In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordinativi di cui all'articolo precedente, quando si riferiscano a somme da introitarsi in conto entrate dello Stato per le quali non sia inscritto corrispondente carico presso gli agenti della riscossione, possono venire estinti senza dar luogo ad effettiva commutazione in quietanza di tesoreria. A tale scopo la direzione generale del tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i detti ordinativi, ne prende nota nelle proprie scritture e li trasmette agli uffici centrali cui spetta di registrare le corrispondenti entrate. Detti uffici eseguiscono le registrazioni di loro competenza agli effetti del bilancio, appongono sugli ordinativi conforme dichiarazione e li restituiscono alla direzione generale del tesoro, la quale, mensilmente, li trasmette alla Corte dei conti, con apposito elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. Le registrazioni in entrata ed in uscita debbono essere fatte con la stessa data. Analogo procedimento può essere seguito per gli ordinativi emessi per versamento di somme a conti correnti.
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Art. 411 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo