Art. 413
RegolamentoCapo VI

Art. 413

495 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte dei conti, non possono essere annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi, della ragioneria e della Corte dei conti, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo dove è da farsene il pagamento.
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