Art. 419
RegolamentoCapo VII

Art. 419

501 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Quando i tesorieri ed agenti paghino un titolo di spesa la cui somma in tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non hanno diritto d'essere discaricati che della somma minore e sono responsabili della differenza tra questa e la maggiore che abbiano pagata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-419