Art. 421
RegolamentoCapo VII

Art. 421

503 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nell'apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-421