Art. 7

In vigore dal 9 giu 1936
I comma 2°, 3°, 4° e 5° dell' del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti: «I sottufficiali ed i militari di truppa che sono incorsi in sanzioni penali a termini dei Codici penali militari per l'esercito e per la marina o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali del Regio esercito, sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva. «Se trattasi di condanna pronunciata in contumacia da giudici militari, il licenziamento avrà effetto al compimento dei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo- comporti, il provvedimento sarà revocato e considerato ad ogni effetto come non avvenuto». «Sono parimenti licenziati dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove. «Negli altri casi di proscioglimento saranno osservate le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo. «I sottoufficiali ed i militari di truppa condannati per reati che non implicano di per sè il licenziamento possono essere deferiti ad una Commissione di disciplina, la quale, anche senza la presenza dell'incolpato, deve esprimere il proprio parere se essi siano ancora meritevoli di appartenere al Corpo. «Agli stessi effetti possono essere deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina anche i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dall'imputazione, con formula che dia comunque adito a dubbi sulle loro qualità intellettuali o sulla loro reputazione, salvo il normale procedimento disciplinare ove ne sia il caso». «I militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere dispensati dal servizio nei casi e modi previsti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito. «I sottufficiali od i militari di truppa non aventi obblighi di leva, sottoposti a giudizio penale a piede libero, possono essere sospesi dalla ferma di servizio, allorchè il reato di cui siano imputati offenda il loro decoro od il prestigio del corpo. In questo caso essi sono considerati in licenza limitata col trattamento economico stabilito pei militari detenuti in attesa di giudizio».

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-7

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